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Sez. L, Sentenza n. 3873 del 22/02/2006 (Rv. 587001 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Provenienza da soggetto dichiaratosi rappresentante del titolare del diritto - Validità ed efficacia dell'atto - Specifiche formalità - Esclusione - Prova del potere di rappresentanza - Presunzioni - Fattispecie relativa a lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico extragiudiziale, poi designato dal lavoratore quale difensore con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587001-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che non fosse idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico extragiudiziale, poi designato dal lavoratore medesimo quale difensore con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)