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Sez. L, Sentenza n. 12078 del 18/08/2003 (Rv. 565906 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Atto stragiudiziale - Modalità di trasmissione - Forma particolare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565906-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

Per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)