diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 24/06/2010 (Rv. 613700 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Disciplina di cui alla legge 29 maggio 1967, n. 379 - Previsione di cui all'art. 7 di detta legge - Ragione giustificatrice - Favore per la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un unico soggetto munito dei prescritti requisiti - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613700-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 ha inteso favorire la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un'efficiente coltivazione (ovvero munito dei requisiti contemplati dall'art. 16 della legge n. 230 del 1950), stabilendo i criteri per la designazione di colui che subentra ("iure proprio") all'assegnatario in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo. (Nella specie, relativa a controversia per la quale non era ancora applicabile la legge n. 191 del 1992, la Corte ha confermato la sentenza impugnata con cui era stata rigettata la domanda riconvenzionale indirizzata all'ottenimento del frazionamento del fondo con l'attribuzione ai singoli coeredi di distinte porzioni in corrispondenza delle rispettive quote, concretante una ipotesi diversa dalla richiesta di attribuzione dell'intero fondo in comunione "pro indiviso").

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)