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Sez. L, Sentenza n. 7706 del 18/12/1986 (Rv. 449688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - PROVA - PRECLUSIONE PREVISTA NEL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - PROVA - PRECLUSIONE PREVISTA NEL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*

La prova del fatto impeditivo della decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non si sottrae al regime delle preclusioni processuali sancito nel rito del lavoro dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ. (per il giudizio di primo grado) e dagli artt. 434, 436 e 437 cod. proc. civ. (per il giudizio di secondo grado) al pari di qualsiasi fatto costitutivo, modificativo od estintivo del diritto fatto valere in giudizio. Pertanto si verifica la decadenza suddetta allorché il lavoratore non produca nei termini di rito l'atto da cui risulti la tempestiva impugnazione del licenziamento. (V 2961/85, mass n 440695; (V 817/85, mass n 439004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)