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Sez. L, Sentenza n. 1076 del 08/02/1999 (Rv. 523052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Indicazione della data di ricezione della comunicazione del licenziamento - Indicazione della data di impugnazione - Onere di allegazione e prova - Riferibilità al lavoratore licenziato.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

Il lavoratore che impugna il licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 ha l'onere di allegare quando ha ricevuto la comunicazione del licenziamento e (salvo che l'impugnativa sia effettuata con lo stesso ricorso giurisdizionale) quando lo ha impugnato, nonché, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal datore di lavoro, l'onere di provare detti eventi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)