Sez. L, Sentenza n. 2961 del 11/05/1985 (Rv. 440695 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE NON PRECEDUTA DA QUELLA STRAGIUDIZIALE - OSSERVANZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE, NON A QUELLA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE NON PRECEDUTA DA QUELLA STRAGIUDIZIALE - OSSERVANZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE, NON A QUELLA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui il lavoratore impugni il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro proponendo direttamente l'Azione giudiziaria tendente alla declaratoria della sua illegittimità senza farla precedere da alcuna impugnativa stragiudiziale, occorre - al fine di riscontrare il rispetto del termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso, termine previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - considerare, non il momento del deposito del ricorso, bensì la data della notificazione al datore di lavoro del ricorso medesimo col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione. (Conf 6432/84, mass n 438019; (Conf 7609/83, mass n 432225; (Conf 5503/83, mass n 430437; (Conf 1028/83, mass n 425794; (Conf 375/83, mass n 425189; (Conf 5395/82, mass n 423160; (Conf 5468/81, mass n 416178; (contra 4560/78, mass n 394234).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)