Sez. 5, Sentenza n. 13213 del 26/10/2001 (Rv. 549844 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Requisito motivazionale - Stima dell' UTE - Riferimento ad essa nell'avviso di accertamento - Sufficienza - Configurabilità - Anche nella successiva fase giudiziale - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamenti tributari, il riferimento alla stima di un immobile operata dall'UTE costituisce elemento sufficiente ad integrare il requisito motivazionale per la validità di un avviso di accertamento. Tuttavia, in caso di impugnazione dell'avviso da parte del contribuente, il giudice è tenuto a verificare, esplicitando in poi le ragioni del suo convincimento, se la predetta stima risulti o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi dall'Ufficio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, nell'esprimersi sui valori accertati, si è limitata ad affermare di ritenere "congrua la valutazione effettuata dall'Ufficio, dovendosi disattendere quanto eccepito dal contribuente, non provato e documentato da elementi certi e attendibili".)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)