diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9705 del 17/11/1994 (Rv. 488666 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione - Crediti derivanti dallo scioglimento del rapporto di agenzia - Rivalutazione successivamente all'inizio della liquidazione coatta amministrativa - Inammissibilità - Interessi decorrenti in pendenza della procedura - Collocazione in chirografo.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488666-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Con riguardo a liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, il trattamento di favore riconosciuto al credito del lavoratore dipendente - per effetto della declaratoria d'incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto dell'art. 59 legge fall. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rivalutazione di detto credito tra l'apertura del fallimento e la definitività dello stato passivo, nonché dell'art. 55, primo comma, e 54, terzo comma, legge fall., nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - non si estende ai crediti derivanti dai rapporti di agenzia, per i quali opera l'originaria disciplina della legge fallimentare, non essendo riferibili agli agenti, in quanto lavoratori autonomi, i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost. (come rilevato da Corte cost. ord, 20 aprile 1989, n. 226); con la conseguenza che i crediti derivanti dallo scioglimento del rapporto di agenzia non sono suscettibili di rivalutazione successivamente all'inizio della liquidazione coatta amministrativa; mentre i correlativi interessi, decorrenti in pendenza della procedura, devono essere collocati in chirografo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)