Sez. 2, Sentenza n. 33741 del 04/05/2016 Ud. (dep. 02/08/2016) Rv. 267498 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento predibattimentale "de plano" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, è illegittima la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.469 cod. proc. pen., in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. non comprende tale eccezionale procedura, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)