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Sez. 1, Sentenza n. 26815 del 19/06/2008 Cc. (dep. 03/07/2008) Rv. 240876 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento "de plano" prima del dibattimento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240876-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)