Sez. 6, Sentenza n. 50013 del 24/11/2015 Ud. (dep. 18/12/2015) Rv. 265700 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento predibattimentale "de plano" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)