Sez. 1, Sentenza n. 48914 del 20/11/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 226835 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento - Applicabilità dell'art. 469 cod. proc. pen. - Procedimento - Camera di consiglio - Avviso alle parti - Necessità - Omissione dell'avviso all'imputato e al suo difensore - Nullità assoluta.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di proscioglimento prima del dibattimento, l'art. 469 cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio di appello, prescrive che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l'omissione di detto avviso all'imputato e al suo difensore, incidendo sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità assoluta di ordine generale, che rende invalida la relativa sentenza (nel caso di specie, il giudice di appello, con sentenza predibattimentale, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)