diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4432 del 06/07/1988 (Rv. 459410 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE - ISTANZA RELATIVA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459410-01

ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE - ISTANZA RELATIVA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza resa dal Presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro (art. 815 cod. proc. civ.), al pari di quella che pronunci sull'istanza di ricusazione del giudice ordinario (art. 54 cod. proc. civ.), non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che si esaurisce in un provvedimento ordinatorio e strumentale, incidendo non sull'organo giudicante, né quindi sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma solo sulla designazione di una determinata persona a componente di tale organo, in funzione dell'interesse generale all'imparzialità ed obiettività della relativa funzione. (V 1113/84, mass n 433251; (V 1031/81, mass n 411567).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)