Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 14/02/1984 (Rv. 433251 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto si tratta di un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, né incidente sull'organo-giudice o sui criteri di Costituzione del medesimo, ma esclusivamente diretto, in via ordinatoria e strumentale, ed in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare interessi di ordine generale sull'imparzialità ed il corretto Esercizio della attività giudiziaria da parte del giudice-persona. (V 1761/81, mass n 412443; (V 1031/81, mass n 411567; (V 6102/79, mass n 402815).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)