Sez. 2, Sentenza n. 1031 del 19/02/1981 (Rv. 411567 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI PRONUNCIATI NELLA PROCEDURA RELATIVA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI PRONUNCIATI NELLA PROCEDURA RELATIVA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Avverso i provvedimenti pronunciati nella procedura di ricusazione (o di astensione) del giudice, dichiarati non impugnabili dal secondo comma dell'art 53 cod proc civ, non e ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, giacche tali pronunce sono meramente ordinatorie, in quanto dirette solo alla Determinazione dell'ufficio e non risolutive di alcun conflitto di interessi, accertando soltanto l'esistenza o meno dei motivi di ricusazione (o di astensione). Ne ha Rilevanza la decisorieta della condanna alle spese (art 54, terzo comma, cod proc civ), trattandosi di provvedimento accessorio e dipendente, che, come tale, segue la sorte di quello principale, in base al principio della inscindibilita della pronuncia ai fini dell'impugnazione. (V 6102/79, mass n 402815).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)