Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 20/05/1977 (Rv. 385809 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI PROVA PER TESTI SU CIRCOSTANZE OGGETTO DI UN DIVERSO MEZZO ISTRUTTORIO IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI PROVA PER TESTI SU CIRCOSTANZE OGGETTO DI UN DIVERSO MEZZO ISTRUTTORIO IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
L'art 345 secondo comma cod proc civ esclude l'ammissibilita in appello di prove dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado, e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero non assunte per decadenza della parte interessata. In tale divieto, pertanto, non incorre una richiesta di prova testimoniale per la prima volta in Sede di gravame, ancorche vertente su circostanze che siano state in primo grado oggetto di un diverso mezzo istruttorio (nella specie, interrogatorio formale). (Conf 311/76, mass n 378984; (Conf 2198/75, mass n 375980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)