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Sez. 2, Sentenza n. 2198 del 30/05/1975 (Rv. 375980 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN INTERROGATORIO FORMALE SULLE STESSE CIRCOSTANZE OGGETTO DELLA PROVA PER TESTI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375980-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN INTERROGATORIO FORMALE SULLE STESSE CIRCOSTANZE OGGETTO DELLA PROVA PER TESTI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*

Il divieto di dedurre ed ammettere in appello prove che non si riferiscano a fatti sopravvenuti, o del tutto indipendenti da quelli oggetto dell'istruzione gia espletata, ma tendano a contraddire le risultanze precedentemente acquisite, od anche semplicemente ad evidenziare particolari modalita modificative della portata di esse opera con esclusivo riferimento al medesimo mezzo istruttorio; e, pertanto, ammissibile in appello l'interrogatorio formale sulle stesse circostanze oggetto di prova testimoniale in primo grado. (V 194/74, mass n 367786; 3306/73, mass n 367191; (V 2049/71, mass n 352709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)