diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7235 del 04/08/1994 (Rv. 487647 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti.
Stato
decisa il 1994-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487647-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, con la conseguenza che detta valutazione non è censurabile in sede di legittimità a meno che a giustificazione della compensazione siano stati addotti motivi erronei o illogici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)