Sez. L, Sentenza n. 7235 del 04/08/1994 (Rv. 487647 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, con la conseguenza che detta valutazione non è censurabile in sede di legittimità a meno che a giustificazione della compensazione siano stati addotti motivi erronei o illogici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)