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Sez. L, Sentenza n. 498 del 29/01/1985 (Rv. 438707 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE INTERVENUTO IN CORSO DI CAUSA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438707-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE INTERVENUTO IN CORSO DI CAUSA - EFFETTI.*

In tema di pensione d'Invalidità, come l'aggravamento delle infermità intervenuto in corso di causa, ed in misura tale da ridurre la capacità di guadagno al di sotto del limite di legge per il pensionamento, attribuisce all'assicurato il diritto a pensione d'Invalidità, trattandosi di condizione dell'Azione che, non esistente al momento della domanda, sussiste all'atto della decisione, così, per lo stesso principio, il miglioramento delle condizioni di salute intervenuto in corso di causa, ed in misura tale da far cessare lo stato d'Invalidità pensionabile, produce come effetto l'Estinzione del diritto alla pensione solo dal momento dell'avvenuto recupero della capacità di guadagno oltre il limite legale, poiché la condizione dell'Azione, già presente all'atto della domanda, viene meno soltanto in corso di causa, con l'effetto di limitare solo nel tempo il diritto stesso. Ne consegue che il giudice deve riconoscere il diritto a pensione d'Invalidità, entro il limite temporale di cessazione della malattia, nel caso di guarigione dell'assicurato, affetto, al momento della domanda, da una malattia con caratteri definibili come permanenti, ossia incerti nella durata e nella possibilità di guarigione e non necessariamente indicativi di insanabilità assoluta. (V 473/84, mass n 432706; (V 3865/78, mass n 393435; (V 3134/75, mass n 377239).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)