Sez. L, Sentenza n. 5096 del 23/07/1983 (Rv. 429960 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE - REQUISITI.*
Ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, recante nuove norme per la tutela del rapporto di lavoro a domicilio, la sussistenza della speciale subordinazione che caratterizza tale rapporto non postula che le direttive circa le modalità di esecuzione della lavorazione siano necessariamente specifiche e reiterate - essendo al contrario sufficiente, nei congrui casi (e, in particolare, quando si tratti di lavorazioni identiche e ripetitive), che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte - né l'effettuazione di continui ed immanenti controlli nel corso della lavorazione, giacché tali controlli, oltre a non essere espressamente previsti dagli artt. 1 ed 11 della legge, sono incongrui con la stessa natura del rapporto nonché antieconomici e, del resto, sostituibili con la verifica ex post della buona riuscita della lavorazione, affidata soprattutto alla professionalità del lavoratore prescelto.*
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)