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Sez. 1, Sentenza n. 6149 del 01/06/1995 (Rv. 492617 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito del dottore commercialista per il contributo versato alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza - Credito di massa - Configurabilità - Esclusione - Credito privilegiato - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492617-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il credito del dottore commercialista relativo al suo diritto di ripetere dal cliente - beneficiario di prestazioni professionali - il contributo, versato alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, pari ad una percentuale dei corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 11 della legge 29 gennaio 1986 n. 21, e quindi dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis cod. civ.. Lo stesso credito, in caso di fallimento del beneficiario delle prestazioni, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione, anche se la fatturazione e quindi la ripetibilità intervengano dopo la dichiarazione di fallimento, poiché il credito riguarda il soggetto fallito e non rappresenta, invece, per la parte passiva, una spesa di procedura o un debito contratto per l'amministrazione del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)