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Sez. 5, Sentenza n. 1166 del 27/01/2012 (Rv. 621545 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITÀ | Ricorso notificato in copia all'Amministrazione privo della certificazione di autografia della firma del contribuente - Originale recante la certificazione di autografia di firma depositato in cancelleria - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621545-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITÀ

In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso introduttivo notificato in copia all'Amministrazione finanziaria, anche se priva della certificazione del difensore in ordine alla autenticità della firma apposta dal contribuente per il conferimento dell'incarico di assistenza tecnica, purché l'originale depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria rechi il conferimento dell'incarico con sottoscrizione corredata della certificazione di autografia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)