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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26560 del 17/12/2014 (Rv. 633706 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Oggetto - Impugnazione del silenzio - Rifiuto - Mancata produzione dell'istanza - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633706-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua istanza di rimborso non è inammissibile per la mancata produzione in giudizio dell'istanza stessa, in originale o in copia, in quanto, da un lato, tale sanzione non è espressamente comminata da alcuna specifica disposizione e, dall'altro, le previsioni d'inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, visto il loro rigore e la loro natura di "extrema ratio".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)