Sez. 5, Sentenza n. 44899 del 13/09/2017 Ud. (dep. 28/09/2017) Rv. 271620 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falso documentale - Abrogazione, ad opera dell'art. 77 d.lgs n. 445 del 2000, delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968 - Conseguenze - Falso inutile - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falsità documentali, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, attuata dall'art. 77 del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso compiuto mediante l'autenticazione, la quale, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto sia dotato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 04/01/1968 num. 15, Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)