Sez. 5, Sentenza n. 24872 del 31/01/2005 Ud. (dep. 06/07/2005) Rv. 231852 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Non attuale necessità di autentica della sottoscrizione - Falsa attestazione del pubblico ufficiale circa l'apposizione della firma autenticata in sua presenza - Rilevanza penale - Persistenza - Fattispecie in tema di rinnovo del passaporto.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falsità in atti, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, in quanto quest'ultima, ancorchè non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto è dotato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in relazione alla falsa attestazione della presenza davanti al notaio del richiedente, in sede di autentica della sottoscrizione e della fotografia apposte sulla domanda di rinnovo del passaporto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 3 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)