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Sez. 6, Sentenza n. 6885 del 10/01/2002 Ud. (dep. 20/02/2002) Rv. 222246 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Non attuale necessità di autentica della sottoscrizione - Falsa attestazione del pubblico ufficiale circa l'apposizione della firma autenticata in sua presenza - Rilevanza penale - Persistenza.
Stato
decisa il 2002-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222246-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falsità, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del d.lgs. 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'irrilevanza penale del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, che non può definirsi "inutile" o "innocuo", attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto. (In motivazione la Corte ha chiarito come il falso sia irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto, e non anche quando l'atto stesso potrebbe esplicare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 77, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 20, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)