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Sez. 3, Sentenza n. 35080 del 23/09/2002 Cc. (dep. 18/10/2002) Rv. 222634 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Giuoco d'azzardo e di abilità - Distinzione - Elementi dell'aleatorietà e dell'abilità - Esclusività - Negazione - Ulteriore elemento del costo della partita e del numero di ripetizioni della stessa oggetto di vincita.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222634-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733, come da ultimo sostituito dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, differentemente che in precedenza, fonda la distinzione tra i giochi d'azzardo e quelli di abilità non più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì sul valore del costo della partita, atteso che vengono considerati per il gioco d'azzardo gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che consentono vincite consistenti nella ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto per il gioco d'azzardo un video-poker che consentiva una vincita puramente aleatoria costituita dalla ripetizione della partita per un massimo di dieci volte, ma che non aveva verificato se il valore delle ripetizioni delle partite superasse un euro, atteso che il limite di dieci ripetizioni della partita è quello entro il quale l'apparecchio va considerato da trattenimento e da gioco di abilità lecito).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Legge 06/10/1995 num. 425 art. 1, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)