Sez. 3, Sentenza n. 9650 del 28/06/1974 Ud. (dep. 22/10/1975) Rv. 130966 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO- IN GENERE- EFFETTO ESTENSIVO - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - QUALITA DI PARTE - SCOPO DELL'INTERVENTO - ESTENSIONE A PROPRIO FAVORE DEI MOTIVI NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALI DEL COIMPUTATO APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO- IN GENERE- EFFETTO ESTENSIVO - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - QUALITA DI PARTE - SCOPO DELL'INTERVENTO - ESTENSIONE A PROPRIO FAVORE DEI MOTIVI NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALI DEL COIMPUTATO APPELLANTE.*
Riveste la qualita di soggetto processuale (parte) l'imputato non impugnante (o la cui impugnazione fu dichiarata inammissibile) che intervenga nel giudizio di appello, volontariamente o per ordine del giudice, ferma la regola che, in ogni caso, non puo far valere propri e autonomi motivi di gravame, non avendo impugnato la sentenza di primo grado, e che l'intervento ha il limitato scopo di sollecitare l'estensione a proprio favore dei motivi non esclusivamente personali proposti dal coimputato appellante. (Conf 126261, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)