Sez. 1, Sentenza n. 7322 del 04/05/1979 Ud. (dep. 29/08/1979) Rv. 142783 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - FINALITA E LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - FINALITA E LIMITI.*
L'effetto estensivo dell'impugnazione non si concreta in una sorta di restituzione in termine per la proposizione della impugnazione e la riassunzione di un motivo gia da altri dedotto, ma realizza la finalita di evitare la contraddittorieta di giudicati facendo beneficiare della estensione dei motivi non esclusivamente personali il coimputato non impugnante o che non li aveva dedotti, sempreche i motivi stessi siano stati accolti. (Conf mass n 141351; (Conf mass n 130966; (Conf mass n 130965; (Conf mass n 126261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)