Sez. U, Sentenza n. 1668 del 15/12/1973 Ud. (dep. 20/02/1974) Rv. 126261 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - DIRITTO AUTONOMO ALL'ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELL'IMPUGNATIVA - ESCLUSIONE - MERA ADESIONE AI MOTIVI DELL'IMPUGNANTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - DIRITTO AUTONOMO ALL'ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELL'IMPUGNATIVA - ESCLUSIONE - MERA ADESIONE AI MOTIVI DELL'IMPUGNANTE.*
L'effetto estensivo dell'impugnazione si concreta in una facolta d'un soggetto, che non ha proposto l'impugnazione, di prender parte al nuovo giudizio promosso da altro soggetto, col quale abbia interesse identico o affine. E soltanto nei limiti segnati dalla domanda dell'impugnante, vigendo nei procedimenti d'impugnazione il principio della disponibilita del rapporto processuale, il non impugnante e ammesso a sviluppare la propria difesa, nel senso che egli puo aderire alle ragioni addotte dall'impugnante, senza essere titolare d'un diritto autonomo all'accertamento della fondatezza dell'impugnativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)