Sez. L, Sentenza n. 3208 del 02/04/1987 (Rv. 452272 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - APPLICABILITÀ NEI RAPPORTI PENDENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - JUS SUPERVENIENS - EQUIPARABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI TITOLARITÀ DI PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ DELLO STATO ED A CARICO DELL'INPS A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 314 DEL 1985.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - APPLICABILITÀ NEI RAPPORTI PENDENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - JUS SUPERVENIENS - EQUIPARABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI TITOLARITÀ DI PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ DELLO STATO ED A CARICO DELL'INPS A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 314 DEL 1985.*
La pronuncia di incostituzionalità di una norma rende questa inapplicabile a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, allorché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato che concerna detti rapporti; consegue che in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, il giudice deve tener conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nello stesso modo e con la stessa estensione dello jus superveniens. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto l'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 nella controversia relativa ad ipotesi di titolarità di pensioni di riversibilità dello stato ed a carico dell'INPS, che il giudice del merito aveva definito alla stregua della sentenza n. 34 del 1981 della stessa Corte costituzionale). (V 5690/86, mass n 448163; (V 3438/86, mass n 446397).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)