Sez. 1, Sentenza n. 3520 del 21/05/1983 (Rv. 428415 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO -SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - ACCERTAMENTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO -SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - ACCERTAMENTO.*
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, con riguardo al criterio delle ragioni della decisione, la ricorrenza di una pregressa separazione consensuale non esaurisce la relativa indagine, occorrendo valutare gli elementi anteriori che hanno portato alla separazione, tenuto conto che il consenso nella separazione stessa non evidenzia di per sè le cause determinative dell'intollerabilità della convivenza, nonché le condotte successive, che hanno provocato il venir meno della residua comunione spirituale e materiale fra i coniugi. (V 3712/80, mass n 407566; (V 1665/77, mass n 383378).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)