Sez. 3, Sentenza n. 4633 del 14/12/1976 (Rv. 383378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - ATTESTAZIONE DI NON VANTARE PIU ALCUNA RAGIONE CREDITORIA PER QUALSIASI TITOLO - ACQUIESCENZA TACITA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - ATTESTAZIONE DI NON VANTARE PIU ALCUNA RAGIONE CREDITORIA PER QUALSIASI TITOLO - ACQUIESCENZA TACITA - SUSSISTENZA.*
E inammissibile - ricorrendo un'ipotesi di acquiescenza tacita, preclusiva dell'impugnazione - il ricorso per Cassazione proposto da chi, parzialmente vittorioso nel giudizio di appello, non si sia limitato a pretendere, e conseguire, dalla controparte il pagamento del credito riconosciutogli dalla sentenza di secondo grado, ma le abbia anche rilasciato attestazione di non vantare piu verso di essa alcuna ragione creditoria e per qualsiasi titolo. (V 3187/69, mass n 343176; (V 1435/69, mass n 340209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)