Sez. 1, Sentenza n. 2653 del 30/05/1989 (Rv. 462948 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - IACP - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER CONTO DELLA AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IACP - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - IACP - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER CONTO DELLA AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IACP - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora l'istituto autonomo delle case popolari, cui è stata affidata la realizzazione di abitazioni per i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, agisca in nome e per conto dell'amministrazione dei LL.PP. (e non in virtù di delegazione amministrativa intersoggettiva, implicante il trasferimento al delegato del potere di compiere in nome proprio gli Atti ablativi) ed i provvedimenti autorizzativi dell'occupazione ed espropriativi siano stati emanati a favore di quest'ultima, è la stessa amministrazione dei LL.PP. Che assume la qualità di esclusivo proprietario dell'area in questione e delle relative costruzioni nonché di legittimo contraddittore dell'espropriato nel giudizio di opposizione alla stima, promosso ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. (V 7079/88, mass n 461243; (V 3566/87, mass n 452526; (V 8156/87, mass n 455801).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1960 num. 1676 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)