Sez. 1, Sentenza n. 6161 del 19/06/1990 (Rv. 467835 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE - EDILIZIA POPOLARE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE - EDILIZIA POPOLARE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE.*
Poiché l'espropriazione di suoli per la costruzione di alloggi di edilizia popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971 trasferisce la proprietà dei suoli al comune, il quale può costituire sugli stessi un diritto di superficie in favore dell'i.A.C.P., che, a sua volta, procede alla costruzione degli alloggi, beneficiario dell'espropriazione è il comune stesso anche nel caso in cui abbia accolto, ai sensi degli artt. 60 della legge n. 865 del 1971 e 9 della legge n. 247 del 1974, la richiesta dell'i.A.C.P. di procedere direttamente alla acquisizione delle aree; esaurendosi, in tal caso, la attività dell'istituto nel compimento, in nome e per conto del comune, degli Atti necessari al conseguimento del provvedimento ablatorio. Pertanto, anche in quest'ultimo caso, venendo il decreto di esproprio emesso a favore del comune, quest'ultimo è il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento dell'indennità. (Conf 2653/89, mass n 462948; (Conf 7079/88, mass n 461243; (Conf 3566/87, mass n 452256).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 57, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)