Sez. 3, Sentenza n. 5317 del 29/10/1985 (Rv. 442574 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI - AUTONOMIA COLTURALE E PRODUTTIVA DEL FONDO - AFFITTUARIO NON COLTIVATORE O FONDO PRIVO DI DETTA AUTONOMIA - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DEL MEDESIMO DIRITTO CON RIGUARDO AI SOLI FABBRICATI INSISTENTI SUL FONDO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI - AUTONOMIA COLTURALE E PRODUTTIVA DEL FONDO - AFFITTUARIO NON COLTIVATORE O FONDO PRIVO DI DETTA AUTONOMIA - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DEL MEDESIMO DIRITTO CON RIGUARDO AI SOLI FABBRICATI INSISTENTI SUL FONDO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il riconoscimento in favore dell'affittuario di fondo rustico del diritto di prelazione e riscatto, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (e successive modificazioni), postula, oltre alla qualità di coltivatore diretto dell'affittuario medesimo (da riscontrarsi secondo criteri di professionalità e non mera occasionalità dell'attività di coltivazione della terra), che il suddetto fondo, pur se di ridotte dimensioni, presenti una propria autonomia colturale e produttiva, rispetto alla quale i fabbricati su di esso insistenti assolvano una funzione strumentale. La suddetta norma, pertanto, non può essere invocata dall'affittuario che non svolga alcuna attività sul fondo, o comunque non svolga attività agricola, e non può inoltre trovare applicazione con riguardo ai soli fabbricati che insistano sul fondo, né con riguardo a modesti appezzamenti che siano privi dell'indicata autonomia (come quelli che circondino un immobile abitativo, senza assolvere alcuna funzione agricola). (V 3438/81, mass nn 414034 e 414035; (V 969/80, mass n 404406).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)