Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 25/05/1981 (Rv. 414034 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - NOZIONE - AREE CON DESTINAZIONE AGRICOLA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - POSSIBILITA DI COSTRUZIONE DI UNA CASA COLONICA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - NOZIONE - AREE CON DESTINAZIONE AGRICOLA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - POSSIBILITA DI COSTRUZIONE DI UNA CASA COLONICA - IRRILEVANZA.*
In tema di riscatto agrario, per 'terreni destinati ad utilizzazione ediliziĆ che, a norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificato dalla legge 14 agosto 1971 n 817) escludono il diritto dell'affittuario coltivatore diretto, devono intendersi quelli destinati alle costruzioni civili e all'espansione dello aggregato urbano. Consegue che sono esclusi da tale novero le aree che abbiano avuto una destinazione agricola, ancorche su di esse sia stata consentita la costruzione di una casa colonica, tenuto conto della funzione strumentale di tale fabbricato rispetto alle finalita agricole e della sua diversita rispetto a quella propria della casa di civile abitazione. (V 5352/80, mass n 409226).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)