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Sez. 1, Sentenza n. 1350 del 16/10/1967 Ud. (dep. 20/04/1968) Rv. 107624 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - INTERESSE PROTETTO - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107624-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - INTERESSE PROTETTO - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.*

Nell'ipotesi dell'art.422 cod.pen., l'interesse protetto e quello della incolumita pubblica. L'elemento materiale del delitto si concreta nel compimento di Atti aventi obiettivamente l'idoneita a creare pericolo alla vita ed alla integrita fisica della collettivita, Atti sorretti dal dolo specifico di uccidere, non necessariamente manifestato contro un determinato oggetto passivo, e con la possibilita che ne derivino morte o lesione ad una o piu persone, atteggiandosi questi eventi ultimi solo come circostanze aggravanti della ipotesi criminosa. (nella specie, il reato era stato commesso mediante l'invio di una bottiglia contenente liquido avvelenato, il quale era stato bevuto, oltre che dal destinatario, anche da altre persone).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)