Sez. 1, Sentenza n. 18789 del 06/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263507 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti su istanza di estinzione della pena pecuniaria - Impugnazione - Provvedimento emesso prima della introduzione del comma primo bis art. 678 cod.proc.pen. - Rimedio esperibile - Rimedio previsto all'epoca dell'emissione del provvedimento - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Alle impugnazioni avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale di sorveglianza sull'istanza di estinzione della pena pecuniaria avanzata dal condannato si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della decisione contestata e non la eventuale nuova legge vigente al momento del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse essere riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento pronunciato prima della introduzione del comma primo bis dell'art. 678 cod.proc.pen. ad opera del D.L. 23 ottobre 2013. n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 n. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)