Sez. 1, Ordinanza n. 7884 del 28/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262251 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Richiesta di riabilitazione - Provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione come opposizione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)