Sez. 2, Sentenza n. 324 del 22/01/1977 (Rv. 383868 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - FONDATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO DELLA NON PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA - DENUNCIA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - FONDATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO DELLA NON PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA - DENUNCIA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Quando si ascriva al giudice del merito di aver violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver ritenuto erroneamente non proposta una domanda ed, in conseguenza, per aver omesso ogni pronunzia su di essa, la Corte suprema di Cassazione non e vincolata all'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale, o dell'atto di appello, fatta dal giudice del merito, ma puo procedere direttamente all'identificazione di tale domanda, quale risulta dagli Atti del processo. (V 2316/75, mass n 376163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)