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Sez. 5, Sentenza n. 13263 del 21/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999) Rv. 214714 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Prescrizione - Rilevabilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214714-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI

In sede di impugnazione l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare. (Conf. Sent. 1761 del 12 ottobre 1999, Virdis, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)