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Sez. 1, Sentenza n. 3919 del 11/04/1997 Ud. (dep. 28/04/1997) Rv. 207383 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Finalità della previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 cod. pen. - Indicazione - Significato dell'inciso "nei casi non consentiti dalla legge".
Stato
decisa il 1997-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207383-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

La previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 cod. pen. - nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti dalla legge - tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)