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Sez. 3, Sentenza n. 38936 del 28/09/2005 Ud. (dep. 24/10/2005) Rv. 232359 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Emissioni industriali contenute nei limiti di legge - Sufficienza per escludere la configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232359-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 1, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)