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Sez. L, Sentenza n. 16489 del 15/07/2009 (Rv. 610157 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Corrispettivo del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 cod. civ. - Autonomia causale rispetto alla fine del rapporto - Conseguenze - Nozione di reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi - Ricomprensione.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610157-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il corrispettivo del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 cod. civ., che non ha natura risarcitoria ma costituisce il corrispettivo di un'obbligazione di "non facere", ancorché erogato in vista della cessazione del rapporto, non è finalizzato ad incentivare l'esodo del lavoratore, né costituisce una erogazione che "trae origine dalla predetta cessazione", avendo piena autonomia causale rispetto alla fine del rapporto, che è mera occasione del patto; ne consegue che, non essendo applicabile alcuna delle ipotesi di esclusione dalle basi imponibili previste dal d.P.R. n. 917 del 1986, il corrispettivo del patto di non concorrenza è ricompreso nella nozione di reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2125, DPR 09/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 09/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)