Sez. 5, Sentenza n. 4164 del 20/02/2009 (Rv. 606848 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso - Agevolazione ex art. 17, comma quarto bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, relativa alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo volontario dei dipendenti - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso sono soggette all'aliquota agevolata prevista dall'art. 17, comma quarto-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 per gli incentivi all'esodo dei dipendenti, qualora siano assimilabili a tali incentivi, in quanto corrisposte in base agli accordi stipulati in sede di risoluzione consensuale ad efficacia differita del rapporto di lavoro e, quindi, non assolvano la finalità che è propria dell'indennità sostitutiva del preavviso, di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro a causa dell'esercizio del diritto unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 n. 2 CORTE COST., DPR 02/09/1997 num. 314 art. 5 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)