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Sez. 5, Sentenza n. 2931 del 06/02/2009 (Rv. 606469 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo - Aliquota ridotta "ex" art. 17, comma 4 bis, d.P.R. n. 917 del 1986 - Indennità di preavviso qualificata dalle parti del rapporto di lavoro come "incentivo all'esodo" - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606469-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposta sui redditi, l'art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che, in presenza di determinati requisiti, riduce del 50% l'aliquota dell'imposta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, è norma eccezionale, di strettissima interpretazione, in quanto pone una deroga al principio di capacità contributiva, sicchè tutto quanto non sia sussumibile con certezza nella speciale previsione agevolativa ricade nel regime fiscale ordinario. Pertanto, rispetto al fisco, non rilevano gli accordi intervenuti fra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente (o tra le rispettive rappresentanze sindacali) tendenti a qualificare anche l'indennità di preavviso come incentivo all'esodo, accordi che possono essere dettati da intenti elusivi a costo zero per il datore di lavoro ma vantaggiosi per il lavoratore dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)