Sez. 3, Sentenza n. 4802 del 26/07/1986 (Rv. 447501 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La necessità del locatore, ai fini del recesso dal contratto di locazione di immobile non abitativo, ricorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978 (come modificato dall'art. 1 - bis della legge 31 marzo 1979 n. 93), allorché lo stesso voglia servirsi dell'immobile locato per iniziarvi un'attività commerciale o per incrementare una precedente attività, ove detto proposito risulti serio, non pretestuoso e giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro e sempreché la disponibilità dell'immobile richiesto sia indispensabile anche per espandere l'attività medesima ovvero di aggiungervene altre similari. (V 5455/85, mass n 442659; (V 2735/85, mass n 440510; (V 1408/83, mass n 426230).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)