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Sez. 3, Sentenza n. 2735 del 26/04/1985 (Rv. 440510 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440510-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, la necessità di ottenere la disponibilità del bene per destinarlo all'ampliamento della propria attività sussiste quando risulti da elementi obiettivi il serio intento del locatore, giustificato da apprezzabili esigenza di vita e di lavoro, di ampliare l'attività già esercitata e l'insufficienza, in relazione all'ampliamento stesso, dei locali dei quali ha la disponibilità. (V 1408/83, mass n 426230; (V 3973/82, mass n 421921).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)