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Sez. 4, Sentenza n. 22334 del 16/05/2002 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224836 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Sentenza assolutoria di primo grado - "Abolitio criminis" - Pronuncia del giudice di appello di non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224836-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Quando intervenga "abolitio criminis" dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell'innocenza dell'imputato, legittimamente pronuncia l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)